Art. 22. (Art. 1, R. decreto 9 dicembre 1923, n. 2892 - Art. 19, decreto 28 agosto 1924, n. 1618). Le Universita' e gli Istituti superiori sono autorizzati a' stipulare particolari accordi, in virtu' dei quali gli studenti di una Universita' o Istituto possano seguire, agli effetti del conseguimento del titolo cui aspirano, gli insegnamenti di determinate materie in altro Istituto o Universita' della stessa sede, in cui tali insegnamenti sono impartiti.