(Testo unico-art. 22)
                              Art. 22. 
 
(Art. 1, R. decreto 9 dicembre 1923, n. 2892 - Art.  19,  decreto  28
                       agosto 1924, n. 1618). 
 
  Le  Universita'  e  gli  Istituti  superiori  sono  autorizzati  a'
stipulare particolari accordi, in virtu' dei quali  gli  studenti  di
una  Universita'  o  Istituto  possano  seguire,  agli  effetti   del
conseguimento  del  titolo  cui   aspirano,   gli   insegnamenti   di
determinate materie in altro  Istituto  o  Universita'  della  stessa
sede, in cui tali insegnamenti sono impartiti.