(Testo unico-art. 23)
                              Art. 23. 
 
        (Art. 6, R. decreto-legge 23 ottobre ,1927, n. 2105). 
 
  I  direttori  delle  Scuole  di  perfezionamento,  dei   Corsi   di
perfezionamento dei  Seminari  e  degli  Istituti  scientifici  delle
Universita' e degli Istituti superiori, debbono  alla  fine  di  ogni
anno  accademico  inviare  al  Ministero  una  dettagliata  relazione
sull'attivita' didattica e scientifica svolta negli Istituti ai quali
sono   preposti,   allegando   ad   essa   documenti   ed   eventuali
pubblicazioni,