(Testo unico-art. 24)
                              Art. 24. 
 
(Art. 10, commi 2° e 3°, R. decreto-legge 28 agosto 1931, n.  1227  -
                   Legge 16 giugno 1932, n. 812). 
 
  Con decreto Reale promosso dal Ministero dell'educazione nazionale,
puo'  essere  disposta  la  soppressione  di   Facolta',   Scuole   o
insegnamenti universitari, oppure la fusione  di  Facolta'  o  Scuole
appartenenti alla stessa Universita'. 
  Il decreto relativo sara' emanato, su conforme parere del Consiglio
superiore dell'educazione nazionale, e conterra' le  modalita'  della
soppressione o fusione.