Art. 24. (Art. 10, commi 2° e 3°, R. decreto-legge 28 agosto 1931, n. 1227 - Legge 16 giugno 1932, n. 812). Con decreto Reale promosso dal Ministero dell'educazione nazionale, puo' essere disposta la soppressione di Facolta', Scuole o insegnamenti universitari, oppure la fusione di Facolta' o Scuole appartenenti alla stessa Universita'. Il decreto relativo sara' emanato, su conforme parere del Consiglio superiore dell'educazione nazionale, e conterra' le modalita' della soppressione o fusione.