(Dell'assegno bancario, dell'assegno circolare e di alcuni titoli speciali dell'istituto di emissione-art. 32)
Art. 32.
L'assegno bancario deve essere presentato al pagamento nel termine
di otto giorni se e' pagabile nello stesso comune in cui fu emesso;
di quindici giorni se pagabile in altro comune del Regno; di trenta
giorni se e' pagabile nei territori comunque soggetti alla sovranita'
italiana compresi nel bacino del Mediterraneo; di sessanta giorni se
e' pagabile negli altri territori soggetti alla sovranita' italiana.
L'assegno bancario emesso in un paese diverso da quello nel quale
e' pagabile deve essere presentato entro il termine di venti giorni o
di sessanta giorni, a seconda che il luogo di emissione e quello di
pagamento siano nello stesso o in diversi continenti.
A questo effetto gli assegni bancari emessi in un paese d'Europa e
pagabili in un paese litoraneo del Mediterraneo o viceversa sono
considerati come assegni bancari emessi e pagabili nello stesso
continente.
I termini suddetti decorrono dal giorno indicato nell'assegno
bancario come data d'emissione.