(Dell'assegno bancario, dell'assegno circolare e di alcuni titoli speciali dell'istituto di emissione-art. 32)
                              Art. 32. 
 
  L'assegno bancario deve essere presentato al pagamento nel  termine
di otto giorni se e' pagabile nello stesso comune in cui  fu  emesso;
di quindici giorni se pagabile in altro comune del Regno;  di  trenta
giorni se e' pagabile nei territori comunque soggetti alla sovranita'
italiana compresi nel bacino del Mediterraneo; di sessanta giorni  se
e' pagabile negli altri territori soggetti alla sovranita' italiana. 
 
  L'assegno bancario emesso in un paese diverso da quello  nel  quale
e' pagabile deve essere presentato entro il termine di venti giorni o
di sessanta giorni, a seconda che il luogo di emissione e  quello  di
pagamento siano nello stesso o in diversi continenti. 
 
  A questo effetto gli assegni bancari emessi in un paese d'Europa  e
pagabili in un paese litoraneo  del  Mediterraneo  o  viceversa  sono
considerati come assegni  bancari  emessi  e  pagabili  nello  stesso
continente. 
 
  I termini  suddetti  decorrono  dal  giorno  indicato  nell'assegno
bancario come data d'emissione.