(Testo unico di leggi sulle acque e sugli impianti elettrici-art. 100)
                              Art. 100. 
 
  L'autorizzazione a fare assaggi e ricerche di acque sotterranee non
puo' essere data per un tempo superiore ad  un  anno  e  puo'  essere
prorogata una o piu' volte per ulteriori periodi di sei mesi,  previa
constatazione dei lavori eseguiti.  Essa  non  puo'  essere  comunque
ceduta senza previo nulla osta dell'autorita' che l'ha accordata.