(Testo unico di leggi sulle acque e sugli impianti elettrici-art. 101)
                              Art. 101. 
 
  L'autorizzazione puo' essere  revocata  senza  che  il  ricercatore
abbia diritto a compensi od indennita'. 
 
  1° quando non siasi dato principio ai lavori  entro  due  mesi  dal
giorno in cui essa fu notificata; 
 
  2° quando i lavori siano rimasti sospesi oltre sei mesi; 
 
  3° nel  caso  di  inosservanza  delle  prescrizioni  stabilite  nel
decreto che l'accorda; 
 
  4° per contravvenzione al 2° comma del precedente articolo.