Art. 101. L'autorizzazione puo' essere revocata senza che il ricercatore abbia diritto a compensi od indennita'. 1° quando non siasi dato principio ai lavori entro due mesi dal giorno in cui essa fu notificata; 2° quando i lavori siano rimasti sospesi oltre sei mesi; 3° nel caso di inosservanza delle prescrizioni stabilite nel decreto che l'accorda; 4° per contravvenzione al 2° comma del precedente articolo.