(Testo unico di leggi sulle acque e sugli impianti elettrici-art. 102)
                              Art. 102. 
 
  Nel caso in cui  lo  Stato  intenda  riservarsi  la  esecuzione  di
assaggi o ricerche  di'  acque  sotterranee,  la  zona  riservata  di
esplorazione sara' determinata con decreto del  Ministro  dei  lavori
pubblici, sentito il Consiglio Superiore dei lavori  pubblici  ed  il
Consiglio Superiore delle miniere. 
 
  Questa disposizione puo' essere applicata anche nel caso in cui  lo
Stato creda di agevolare ai Comuni ed alle Provincie  la  ricerca  di
acque per l'approvvigionamento di acque potabili.