(Testo unico di leggi sulle acque e sugli impianti elettrici-art. 103)
                              Art. 103. 
 
  Quando  in  seguito  a  ricerche   siano   state   scoperte   acque
sotterranee, anche in comprensori non soggetti a tutela, deve  essere
avvisato l'ufficio del Genio Civile, il quale provvede  ad  accertare
la quantita' di acqua scoperta. 
 
  Se il Ministero dei lavori pubblici ritenga  che  l'acqua  abbia  i
requisiti dell'art. 1 della presente legge, ne dispone la  iscrizione
nell'elenco delle acque pubbliche. In tal caso  lo  scopritore  avra'
titolo di preferenza alla concessione, per  l'utilizzazione  indicata
nel piano di massima allegato alla domanda di autorizzazione ai sensi
dell'articolo 95. 
 
  Qualora lo scopritore non ottenga la  concessione,  ha  diritto  al
rimborso, da parte del concessionario, delle spese sostenute,  ad  un
adeguato compenso dell'opera da lui prestata e ad un premio che sara'
determinato nell'atto di concessione in base  alla  importanza  della
scoperta. 
 
  In ogni caso e' riservata al proprietario  del  fondo  una  congrua
quantita' di acqua, a prezzo  di  costo,  per  i  bisogni  del  fondo
stesso.