Art. 104. Se l'acqua scoperta non rivesta i caratteri per essere iscritta negli elenchi delle acque pubbliche, l'uso di essa spettera' al proprietario del suolo, il quale, ove non lo ceda allo scopritore, e' obbligato a rimborsare quest'ultimo delle spese da lui sostenute nei limiti del maggior valore acquistato dal fondo per effetto della scoperta. Nei casi di scoperta di rilevante importanza al rimborso delle spese potra' essere aggiunto un premio che, in mancanza di accordo, sara' determinato dall'autorita' giudiziaria tenuto conto della entita' e difficolta' della scoperta.