(Testo unico di leggi sulle acque e sugli impianti elettrici-art. 104)
                              Art. 104. 
 
  Se l'acqua scoperta non rivesta i  caratteri  per  essere  iscritta
negli elenchi delle acque  pubbliche,  l'uso  di  essa  spettera'  al
proprietario del suolo, il quale, ove non lo ceda allo scopritore, e'
obbligato a rimborsare quest'ultimo delle spese da lui sostenute  nei
limiti del maggior valore acquistato  dal  fondo  per  effetto  della
scoperta. 
 
  Nei casi di scoperta di  rilevante  importanza  al  rimborso  delle
spese potra' essere aggiunto un premio che, in mancanza  di  accordo,
sara'  determinato  dall'autorita'  giudiziaria  tenuto  conto  della
entita' e difficolta' della scoperta.