(Testo unico di leggi sulle acque e sugli impianti elettrici-art. 105)
                              Art. 105. 
 
  Nelle zone soggette a tutela l'ufficio del Genio Civile esercita la
vigilanza  sulle  eduzioni  ed  utilizzazioni  di  tutte   le   acque
sotterranee, siano o no iscritte negli elenchi delle acque pubbliche. 
 
  Nelle dette zone spetta esclusivamente all'autorita' amministrativa
lo statuire, anche  in  caso  di  contestazioni,  se  gli  scavi,  le
trivellazioni e in genere le opere di  eduzione  e  di  utilizzazione
delle acque sotterranee rispondano ai fini  cui  sono  destinate,  se
siano dannose al regime delle acque pubbliche, se  turbino  interessi
di carattere  generale  e  conseguentemente  sospendere  l'esecuzione
delle ricerche, della estrazione, delle  utilizzazioni,  revocare  le
autorizzazioni e concessioni  accordate,  ordinare  la  chiusura  dei
pozzi ed emettere tutti i provvedimenti  che  siano  ritenuti  idonei
alla tutela degli interessi generali e  del  regime  idraulico  della
regione. 
 
  L'esercizio di tali potesta' compete all'ufficio del Genio  Civile,
salvo ricorso gerarchico al Ministro dei  lavori  pubblici,  ma  alla
revoca delle autorizzazioni e concessioni di competenza  ministeriale
provvede il Ministro dei lavori pubblici.