(Testo unico di leggi sulle acque e sugli impianti elettrici-art. 92)
                              Art. 92. 
 
  Per  la  ricerca,  l'estrazione  e  l'utilizzazione   delle   acque
sotterranee, escluse quelle termali minerali e radioattive o comunque
regolate da leggi speciali, si osservano le disposizioni seguenti  in
quanto non siano applicabili le norme del  titolo  I  della  presente
legge.