(Testo unico di leggi sulle acque e sugli impianti elettrici-art. 93)
                              Art. 93. 
 
  Il proprietario di un fondo, anche nelle  zone  soggette  a  tutela
della pubblica amministrazione a norma  degli  articoli  seguenti  ha
facolta',  per  gli  usi  domestici,  di   estrarre   ed   utilizzare
liberamente, anche con mezzi meccanici, le acque sotterranee del  suo
fondo, purche' osservi le distanze  e  le  cautele  prescritte  dalla
legge. 
 
  Sono compresi negli usi domestici l'innaffiamento  di  giardini  ed
orti inservienti direttamente al proprietario ed alla sua famiglia  e
l'abbeveraggio del bestiame.