(Testo unico di leggi sulle acque e sugli impianti elettrici-art. 94)
                              Art. 94. 
 
  Il Governo  del  Re  e'  autorizzato  a  stabilire  con  successivi
decreti, da emanarsi su proposta del Ministro dei lavori pubblici  di
concerto con quello dell'agricoltura,  i  comprensori  nei  quali  la
ricerca, l'estrazione e l'utilizzazione di tutte le acque sotterranee
sono soggette alla tutela della pubblica amministrazione.