(Testo unico di leggi sulle acque e sugli impianti elettrici-art. 95)
                              Art. 95. 
 
  Salva la facolta' attribuita al proprietario nell'articolo 93, chi,
nei comprensori soggetti a tutela, voglia  procedere  a  ricerche  di
acque sotterranee o a scavo di pozzi nei fondi propri o altrui,  deve
chiederne l'autorizzazione all'ufficio del Genio  Civile,  corredando
la domanda del piano di massima dell'estrazione e  dell'utilizzazione
che si propone di eseguire. 
 
  L'ufficio del Genio  Civile  da'  comunicazione  della  domanda  al
proprietario del fondo in cui  devono  eseguirsi  le  ricerche  e  le
opere, quando non risulti che ne sia gia' a conoscenza, e ne  dispone
l'affissione  per  quindici  giorni  all'albo  del  Comune  nel   cui
territorio  devono  eseguirsi  le  opere   e   degli   altri   Comuni
eventualmente interessati, con invito a chiunque  abbia  interesse  a
presentare opposizione. 
 
  Previa visita  sul  luogo,  l'ufficio  del  Genio  Civile,  sentito
l'Ufficio distrettuale delle miniere, provvede sulla domanda, ove non
vi siano opposizioni,  rilasciando  l'autorizzazione  se  non  ostino
motivi di pubblico interesse. Se  l'ufficio  del  Genio  Civile  nega
l'autorizzazione, l'interessato puo' reclamare al Ministro dei lavori
pubblici,  che  provvede  definitivamente,   sentito   il   Consiglio
Superiore. 
 
  Parimenti il Ministro stesso provvede sulla domanda,  nel  caso  in
cui vi siano opposizioni. 
 
  Il  provvedimento  di  autorizzazione  stabilisce  le  cautele,  le
modalita', i termini da  osservarsi,  la  cauzione  da  versarsi  dal
richiedente e  la  indennita'  da  corrispondere  anticipatamente  al
proprietario del suolo. 
 
  Sulle contestazioni per la misura di tale indennita' e' fatta salva
agli interessati l'azione innanzi all'autorita' giudiziaria.