(Testo unico di leggi sulle acque e sugli impianti elettrici-art. 97)
                              Art. 97. 
 
  Chi e' autorizzato ad eseguire  le  opere  per  ricerche  di  acque
sotterranee ai sensi dell'art. 95, ha  diritto  di  introdursi  nelle
proprieta' private, osservate  le  norme  stabilite  dall'articolo  7
della legge 25 giugno 1865, n. 2359, ed  eseguirvi  le  opere  e  gli
impianti  previsti  nella  domanda,  adottando   tutte   le   cautele
necessarie perche' i lavori riescano quanto meno  pregiudizievoli  al
possessore del fondo ed e' obbligato a risarcirlo di qualunque  danno
arrecatogli. 
 
  Il possessore del fondo puo' chiedere che, a mezzo dell'ufficio del
Genio Civile, si accerti l'entita' dei danni  che  con  i  lavori  si
producono, al fine di ottenere una speciale indennita'  oltre  quella
di cui al precedente articolo 95. 
 
  Per assicurare il risarcimento degli eventuali  danni  puo'  essere
prescritto all'esecutore dell'opera il  preventivo  deposito  di  una
somma adeguata.