Art. 97. Chi e' autorizzato ad eseguire le opere per ricerche di acque sotterranee ai sensi dell'art. 95, ha diritto di introdursi nelle proprieta' private, osservate le norme stabilite dall'articolo 7 della legge 25 giugno 1865, n. 2359, ed eseguirvi le opere e gli impianti previsti nella domanda, adottando tutte le cautele necessarie perche' i lavori riescano quanto meno pregiudizievoli al possessore del fondo ed e' obbligato a risarcirlo di qualunque danno arrecatogli. Il possessore del fondo puo' chiedere che, a mezzo dell'ufficio del Genio Civile, si accerti l'entita' dei danni che con i lavori si producono, al fine di ottenere una speciale indennita' oltre quella di cui al precedente articolo 95. Per assicurare il risarcimento degli eventuali danni puo' essere prescritto all'esecutore dell'opera il preventivo deposito di una somma adeguata.