Art. 98. L'ingegnere capo dell'ufficio del Genio Civile competente per territorio puo' autorizzare la esecuzione di rilievi ed assaggi, compilazione di progetti e ogni altro lavoro preliminare alla ricerca di acque sotterranee, anche nelle zone non soggette a tutela. In tal caso sono applicabili gli articoli 7 e 8 della legge 25 giugno 1865, n. 2359, sull'espropriazione per pubblica utilita' e gli articoli 64 e seguenti della legge citata per le eventuali occupazioni temporanee dei terreni.