(Testo unico di leggi sulle acque e sugli impianti elettrici-art. 98)
                              Art. 98. 
 
  L'ingegnere capo  dell'ufficio  del  Genio  Civile  competente  per
territorio puo' autorizzare la  esecuzione  di  rilievi  ed  assaggi,
compilazione di progetti e ogni altro lavoro preliminare alla ricerca
di acque sotterranee, anche nelle zone non soggette a tutela. In  tal
caso sono applicabili gli articoli 7 e 8 della legge 25 giugno  1865,
n. 2359, sull'espropriazione per pubblica utilita' e gli articoli  64
e seguenti della legge citata per le eventuali occupazioni temporanee
dei terreni.