(Testo unico di leggi sulle acque e sugli impianti elettrici-art. 99)
                              Art. 99. 
 
  Quando la ricerca e  l'estrazione  delle  acque  sotterranee  siano
dirette alla soddisfazione di pubblici generali interessi, le opere e
gli impianti relativi possono essere dichiarati di pubblica utilita',
con decreto Reale da emanarsi su proposta  del  Ministro  dei  lavori
pubblici, sentito il Consiglio Superiore.