Art. 25. (Poteri del giudice delegato). Il giudice delegato dirige le operazioni del fallimento, vigila l'opera del curatore, ed inoltre: 1) riferisce al tribunale su ogni affare per il quale e' richiesto un provvedimento del collegio; 2) emette o provoca dalle competenti autorita' i provvedimenti urgenti per la conservazione del patrimonio; 3) convoca il comitato dei creditori nei casi prescritti dalla legge e quando lo ritiene opportuno; 4) autorizza il curatore a nominare le persone la cui opera e' richiesta nell'interesse del fallimento, salvo che la nomina sia a lui riservata per legge; 5) provvede nel piu' breve termine sui reclami proposti contro gli atti del curatore; 6) autorizza per iscritto il curatore a stare in giudizio come attore o come convenuto; nomina gli avvocati ed i procuratori; autorizza il curatore a compiere gli atti di straordinaria amministrazione, salvo quanto disposto dall'art. 35. L'autorizzazione deve essere sempre data per atti determinati, e per i giudizi deve essere data per ogni grado di essi; 7) sorveglia l'opera prestata nell'interesse del fallimento da qualsiasi incaricato, revocandogli l'incarico se occorre, e ne liquida i compensi, sentito il curatore; 8) procede con la cooperazione del curatore all'esame preliminare dei crediti, dei diritti reali vantati dai terzi, e della relativa documentazione. I provvedimenti del giudice delegato sono dati con decreto.