(Disciplina del fallimento e delle procedure concorsuali-art. 25)
                              Art. 25. 
                   (Poteri del giudice delegato). 
 
  Il giudice delegato dirige le  operazioni  del  fallimento,  vigila
l'opera del curatore, ed inoltre: 
  1) riferisce al tribunale su ogni affare per il quale e'  richiesto
un provvedimento del collegio; 
  2) emette o provoca  dalle  competenti  autorita'  i  provvedimenti
urgenti per la conservazione del patrimonio; 
  3) convoca il comitato dei  creditori  nei  casi  prescritti  dalla
legge e quando lo ritiene opportuno; 
  4) autorizza il curatore a nominare le  persone  la  cui  opera  e'
richiesta nell'interesse del fallimento, salvo che la  nomina  sia  a
lui riservata per legge; 
  5) provvede nel piu' breve termine sui reclami proposti contro  gli
atti del curatore; 
  6) autorizza per iscritto il curatore  a  stare  in  giudizio  come
attore o come  convenuto;  nomina  gli  avvocati  ed  i  procuratori;
autorizza  il  curatore  a  compiere  gli   atti   di   straordinaria
amministrazione, salvo quanto disposto dall'art. 35. L'autorizzazione
deve essere sempre data per atti determinati, e per  i  giudizi  deve
essere data per ogni grado di essi; 
  7) sorveglia l'opera  prestata  nell'interesse  del  fallimento  da
qualsiasi  incaricato,  revocandogli  l'incarico  se  occorre,  e  ne
liquida i compensi, sentito il curatore; 
  8) procede con la cooperazione del curatore  all'esame  preliminare
dei crediti, dei diritti reali vantati dai terzi,  e  della  relativa
documentazione. 
  I provvedimenti del giudice delegato sono dati con decreto.