(Disciplina del fallimento e delle procedure concorsuali-art. 26)
                              Art. 26. 
          (Reclamo contro il decreto del giudice delegato). 
 
  Contro  i  decreti  del  giudice   delegato,   salvo   disposizione
contraria, e' ammesso reclamo al tribunale  entro  tre  giorni  dalla
data del decreto, sia  da  parte  del  curatore,  sia  da  parte  del
fallito, del comitato dei creditori e di chiunque vi abbia interesse. 
  Il tribunale decide con decreto in camera di consiglio. 
  Il ricorso non sospende l'esecuzione del decreto.