(Codice della navigazione-art. 28)
                              Art. 28. 
                    (Beni del demanio marittimo). 
 
  Fanno parte del demanio marittimo: 
  a) il lido, la spiaggia, i porti, le rade; 
  b) le lagune, le foci dei fiumi che sboccano in mare, i  bacini  di
acqua salsa o  salmastra  che  almeno  durante  una  parte  dell'anno
comunicano liberamente col mare; 
  c) i canali utilizzabili ad uso pubblico marittimo.