Art. 28.
(Beni del demanio marittimo).
Fanno parte del demanio marittimo:
a) il lido, la spiaggia, i porti, le rade;
b) le lagune, le foci dei fiumi che sboccano in mare, i bacini di
acqua salsa o salmastra che almeno durante una parte dell'anno
comunicano liberamente col mare;
c) i canali utilizzabili ad uso pubblico marittimo.