(Codice della navigazione-art. 29)
                              Art. 29. 
                 (Pertinenze del demanio marittimo). 
 
  Le costruzioni e  le  altre  opere  appartenenti  allo  Stato,  che
esistono  entro  i  limiti  del  demanio   marittimo   e   del   mare
territoriale, sono considerate come pertinenze del demanio stesso.