(Codice della navigazione-art. 31)
                              Art. 31. 
                   (Limiti del demanio marittimo). 
 
  Nei luoghi, nei quali il mare comunica con canali o fiumi  o  altri
corsi di acqua, i limiti  del  demanio  marittimo  sono  fissati  dal
ministro per le comunicazioni di concerto con quelli per le finanze e
per i lavori pubblici, nonche' con gli altri ministri interessati.