Art. 32.
(Delimitazione di zone del demanio marittimo).
Il capo del compartimento, quando sia necessario o se comunque
ritenga opportuno promuovere la delimitazione di determinate zone del
demanio marittimo, invita, nei modi stabiliti dal regolamento, le
pubbliche amministrazioni e i privati che possono avervi interesse a
presentare le loro deduzioni e ad assistere alle relative operazioni.
Le contestazioni che sorgono nel corso della delimitazione sono
risolte in via amministrativa dal ministro per le comunicazioni di
concerto con quello per le finanze. Nelle controversie innanzi alle
autorita' giurisdizionali, la tutela dei beni demaniali spetta
esclusivamente al ministro per le finanze.