(Codice della navigazione-art. 32)
                              Art. 32. 
           (Delimitazione di zone del demanio marittimo). 
 
  Il capo del compartimento, quando  sia  necessario  o  se  comunque
ritenga opportuno promuovere la delimitazione di determinate zone del
demanio marittimo, invita, nei modi  stabiliti  dal  regolamento,  le
pubbliche amministrazioni e i privati che possono avervi interesse  a
presentare le loro deduzioni e ad assistere alle relative operazioni. 
 
  Le contestazioni che sorgono nel  corso  della  delimitazione  sono
risolte in via amministrativa dal ministro per  le  comunicazioni  di
concerto con quello per le finanze. Nelle controversie  innanzi  alle
autorita'  giurisdizionali,  la  tutela  dei  beni  demaniali  spetta
esclusivamente al ministro per le finanze.