(Codice della navigazione-art. 34)
                              Art. 34. 
  (Destinazione di zone demaniali marittime ad altri usi pubblici). 
 
  Con provvedimento del ministro per le comunicazioni,  su  richiesta
dell'amministrazione  interessata,  determinate  parti  del   demanio
marittimo possono essere destinate ad altri usi pubblici,  cessati  i
quali riprendono la loro destinazione normale