(Codice della navigazione-art. 35)
                              Art. 35. 
             (Esclusione di zone dal demanio marittimo). 
 
  Le zone demaniali che dal capo del compartimento non siano ritenute
utilizzabili per pubblici usi  del  mare  sono  escluse  dal  demanio
marittimo con decreto del ministro per le comunicazioni  di  concerto
con quello per le finanze.