(Codice della navigazione-art. 36)
                              Art. 36. 
                  (Concessione di beni demaniali). 
 
  L'amministrazione marittima, compatibilmente con  le  esigenze  del
pubblico uso, puo' concedere l'occupazione e l'uso, anche  esclusivo,
di beni demaniali e di zone di mare territoriale per  un  determinato
periodo di tempo. 
 
  Le concessioni di durata superiore a nove anni sono  di  competenza
del ministro per le comunicazioni. Le concessioni di durata superiore
a due ma non a nove anni, e quelle di durata non superiore al biennio
che importino impianti di difficile sgombero, sono di competenza  del
direttore marittimo.  Le  concessioni  di  durata  non  superiore  al
biennio, quando non importino impianti di difficile sgombero, sono di
competenza del capo di compartimento marittimo.