Art. 36.
(Concessione di beni demaniali).
L'amministrazione marittima, compatibilmente con le esigenze del
pubblico uso, puo' concedere l'occupazione e l'uso, anche esclusivo,
di beni demaniali e di zone di mare territoriale per un determinato
periodo di tempo.
Le concessioni di durata superiore a nove anni sono di competenza
del ministro per le comunicazioni. Le concessioni di durata superiore
a due ma non a nove anni, e quelle di durata non superiore al biennio
che importino impianti di difficile sgombero, sono di competenza del
direttore marittimo. Le concessioni di durata non superiore al
biennio, quando non importino impianti di difficile sgombero, sono di
competenza del capo di compartimento marittimo.