Art. 37.
(Concorso di piu' domande di concessione).
Nel caso di piu' domande di concessione, e' preferito il
richiedente che offra maggiori garanzie di proficua utilizzazione
della concessione e si proponga di avvalersi di questa per un uso
che, a giudizio dell'amministrazione, risponda ad un piu' rilevante
interesse pubblico.
Quando non ricorrano tali ragioni di preferenza, per le concessioni
di durata superiore al biennio o che importino impianti di difficile
sgombero, si procede a pubblica gara o a licitazione privata.
Nello stesso caso, per le concessioni di durata non superiore al
biennio e che non importino impianti di difficile sgombero, la
preferenza e' data al precedente concessionario e, in mancanza, si
procede a licitazione privata.