(Codice della navigazione-art. 38)
                              Art. 38. 
             (Anticipata occupazione di zone demaniali). 
 
  Qualora ne riconosca  l'urgenza,  l'autorita'  marittima  puo',  su
richiesta dell'interessato, consentire, previa cauzione,  l'immediata
occupazione  e  l'uso  di  beni  del   demanio   marittimo,   nonche'
l'esecuzione  dei  lavori   all'uopo   necessari,   a   rischio   del
richiedente, purche' questo si obblighi ad  osservare  le  condizioni
che saranno stabilite nell'atto di concessione. 
 
  Se la concessione e' negata, il richiedente deve demolire le  opere
eseguite e rimettere i beni nel pristino stato.