Art. 38.
(Anticipata occupazione di zone demaniali).
Qualora ne riconosca l'urgenza, l'autorita' marittima puo', su
richiesta dell'interessato, consentire, previa cauzione, l'immediata
occupazione e l'uso di beni del demanio marittimo, nonche'
l'esecuzione dei lavori all'uopo necessari, a rischio del
richiedente, purche' questo si obblighi ad osservare le condizioni
che saranno stabilite nell'atto di concessione.
Se la concessione e' negata, il richiedente deve demolire le opere
eseguite e rimettere i beni nel pristino stato.