Art. 40.
(Riduzione del canone).
Qualora l'utilizzazione di beni del demanio marittimo da parte del
concessionario venga ad essere ristretta per effetto di preesistenti
diritti di terzi, al concessionario non e' dovuto alcun indennizzo,
ma si fa luogo a un'adeguata riduzione del canone, salva la facolta'
prevista nel primo comma dell'articolo 44.