(Codice della navigazione-art. 40)
                              Art. 40. 
                       (Riduzione del canone). 
 
  Qualora l'utilizzazione di beni del demanio marittimo da parte  del
concessionario venga ad essere ristretta per effetto di  preesistenti
diritti di terzi, al concessionario non e' dovuto  alcun  indennizzo,
ma si fa luogo a un'adeguata riduzione del canone, salva la  facolta'
prevista nel primo comma dell'articolo 44.