Art. 42.
(Revoca delle concessioni).
Le concessioni di durata non superiore al biennio e che non
importino impianti di difficile sgombero sono revocabili in tutto o
in parte a giudizio discrezionale dell'amministrazione marittima.
Le concessioni di durata superiore al biennio o che comunque
importino impianti di difficile sgombero sono revocabili per
specifici motivi inerenti al pubblico uso del mare o per altre
ragioni di pubblico interesse, a giudizio discrezionale
dell'amministrazione marittima.
La revoca non da' diritto a indennizzo. Nel caso di revoca parziale
si fa luogo ad un'adeguata riduzione del canone, salva la facolta'
prevista dal primo comma dell'articolo 44.
Nelle concessioni che hanno dato luogo a costruzione di opere
stabili l'amministrazione marittima, salvo che non sia diversamente
stabilito, e' tenuta a corrispondere un indennizzo pari al rimborso
di tante quote parti del costo delle opere quanti sono gli anni
mancanti al termine di scadenza fissato.
In ogni caso l'indennizzo non puo' essere superiore al valore delle
opere al momento della revoca, detratto l'ammontare degli effettuati
ammortamenti.