(Codice della navigazione-art. 42)
                              Art. 42. 
                     (Revoca delle concessioni). 
 
  Le concessioni di  durata  non  superiore  al  biennio  e  che  non
importino impianti di difficile sgombero sono revocabili in  tutto  o
in parte a giudizio discrezionale dell'amministrazione marittima. 
 
  Le concessioni di  durata  superiore  al  biennio  o  che  comunque
importino  impianti  di  difficile  sgombero  sono   revocabili   per
specifici motivi inerenti al  pubblico  uso  del  mare  o  per  altre
ragioni   di   pubblico   interesse,   a    giudizio    discrezionale
dell'amministrazione marittima. 
 
  La revoca non da' diritto a indennizzo. Nel caso di revoca parziale
si fa luogo ad un'adeguata riduzione del canone,  salva  la  facolta'
prevista dal primo comma dell'articolo 44. 
 
  Nelle concessioni che hanno  dato  luogo  a  costruzione  di  opere
stabili l'amministrazione marittima, salvo che non  sia  diversamente
stabilito, e' tenuta a corrispondere un indennizzo pari  al  rimborso
di tante quote parti del costo  delle  opere  quanti  sono  gli  anni
mancanti al termine di scadenza fissato. 
 
  In ogni caso l'indennizzo non puo' essere superiore al valore delle
opere al momento della revoca, detratto l'ammontare degli  effettuati
ammortamenti.