(Codice della navigazione-art. 43)
                              Art. 43. 
                      (Domande incompatibili). 
 
  Qualora una domanda di concessione di beni  del  demanio  marittimo
risulti incompatibile con una concessione precedentemente  fatta  per
uso di meno rilevante interesse pubblico, la  concessione  precedente
puo' essere revocata con decreto reale, previo parere  del  consiglio
di Stato, fermo il disposto  degli  ultimi  due  comma  dell'articolo
precedente.