Art. 43.
(Domande incompatibili).
Qualora una domanda di concessione di beni del demanio marittimo
risulti incompatibile con una concessione precedentemente fatta per
uso di meno rilevante interesse pubblico, la concessione precedente
puo' essere revocata con decreto reale, previo parere del consiglio
di Stato, fermo il disposto degli ultimi due comma dell'articolo
precedente.