(Codice della navigazione-art. 44)
                              Art. 44. 
(Modifica    o    estinzione    della    concessione    per     fatto
dell'amministrazione). 
 
  In caso di  revoca  parziale,  il  concessionario  ha  facolta'  di
rinunziare  alla  concessione  dandone  comunicazione   all'autorita'
concedente  nel  termine  di  trenta  giorni   dalla   notifica   del
provvedimento di revoca. 
 
  La  stessa  facolta'  spetta   al   concessionario   anche   quando
l'utilizzazione della concessione sia resa impossibile in  parte,  in
conseguenza di opere costruite per fini di pubblico  interesse  dallo
Stato o da altri enti pubblici. 
 
  Se l'utilizzazione e' resa totalmente impossibile la concessione si
estingue.