Art. 45.
(Modifica o estinzione della concessione per cause naturali).
Quando, per cause naturali, i beni del demanio marittimo concessi
subiscono modificazioni tali da restringere l'utilizzazione della
concessione, il concessionario ha diritto ad una adeguata riduzione
del canone.
Qualora le cause predette cagionino modificazioni tali della
consistenza dei beni da rendere impossibile l'ulteriore utilizzazione
della concessione, questa si estingue.