(Codice della navigazione-art. 45)
                              Art. 45. 
    (Modifica o estinzione della concessione per cause naturali). 
 
  Quando, per cause naturali, i beni del demanio  marittimo  concessi
subiscono modificazioni tali  da  restringere  l'utilizzazione  della
concessione, il concessionario ha diritto ad una  adeguata  riduzione
del canone. 
 
  Qualora  le  cause  predette  cagionino  modificazioni  tali  della
consistenza dei beni da rendere impossibile l'ulteriore utilizzazione
della concessione, questa si estingue.