Art. 46.
(Subingresso nella concessione).
Quando il concessionario intende sostituire altri nel godimento
della concessione deve chiedere l'autorizzazione dell'autorita'
concedente.
In caso di vendita o di esecuzione forzata, l'acquirente o
l'aggiudicatario di opere o impianti costruiti dal concessionario su
beni demaniali non puo' subentrare nella concessione senza
l'autorizzazione dell'autorita' concedente.
In caso di morte del concessionario gli eredi subentrano nel
godimento della concessione, ma devono chiederne la conferma entro
sei mesi, sotto pena di decadenza. Se, per ragioni attinenti
all'idoneita' tecnica od economica degli eredi, l'amministrazione non
ritiene opportuno confermare la concessione, si applicano le norme
relative alla revoca.