(Codice della navigazione-art. 46)
                              Art. 46. 
                  (Subingresso nella concessione). 
 
  Quando il concessionario intende  sostituire  altri  nel  godimento
della  concessione  deve  chiedere  l'autorizzazione   dell'autorita'
concedente. 
 
  In  caso  di  vendita  o  di  esecuzione  forzata,  l'acquirente  o
l'aggiudicatario di opere o impianti costruiti dal concessionario  su
beni  demaniali  non  puo'   subentrare   nella   concessione   senza
l'autorizzazione dell'autorita' concedente. 
 
  In caso di  morte  del  concessionario  gli  eredi  subentrano  nel
godimento della concessione, ma devono chiederne  la  conferma  entro
sei  mesi,  sotto  pena  di  decadenza.  Se,  per  ragioni  attinenti
all'idoneita' tecnica od economica degli eredi, l'amministrazione non
ritiene opportuno confermare la concessione, si  applicano  le  norme
relative alla revoca.