Art. 47.
(Decadenza dalla concessione).
L'amministrazione puo' dichiarare la decadenza del concessionario:
a) per mancata esecuzione delle opere prescritte nell'atto di
concessione, o per mancato inizio della gestione, nei termini
assegnati;
b) per non uso continuato durante il periodo fissato a questo
effetto nell'atto di concessione, o per cattivo uso;
c) per mutamento sostanziale non autorizzato dello scopo per il
quale e' stata fatta la concessione;
d) per omesso pagamento del canone per il numero di rate fissato a
questo effetto dall'atto di concessione;
e) per abusiva sostituzione di altri nel godimento della
concessione;
f) per inadempienza degli obblighi derivanti dalla concessione, o
imposti da norme di leggi o di regolamenti.
Nel caso di cui alle lettere a) e b) l'amministrazione puo'
accordare una proroga al concessionario.
Prima di dichiarare la decadenza, l'amministrazione fissa un
termine entro il quale l'interessato puo' presentare le sue
deduzioni.
Al concessionario decaduto non spetta alcun rimborso per opere
eseguite ne' per spese sostenute.