(Codice della navigazione-art. 47)
                              Art. 47. 
                   (Decadenza dalla concessione). 
 
  L'amministrazione puo' dichiarare la decadenza del concessionario: 
  a) per mancata  esecuzione  delle  opere  prescritte  nell'atto  di
concessione,  o  per  mancato  inizio  della  gestione,  nei  termini
assegnati; 
  b) per non uso continuato  durante  il  periodo  fissato  a  questo
effetto nell'atto di concessione, o per cattivo uso; 
  c) per mutamento sostanziale non autorizzato  dello  scopo  per  il
quale e' stata fatta la concessione; 
  d) per omesso pagamento del canone per il numero di rate fissato  a
questo effetto dall'atto di concessione; 
  e)  per  abusiva  sostituzione  di  altri   nel   godimento   della
concessione; 
  f) per inadempienza degli obblighi derivanti dalla  concessione,  o
imposti da norme di leggi o di regolamenti. 
 
  Nel caso di  cui  alle  lettere  a)  e  b)  l'amministrazione  puo'
accordare una proroga al concessionario. 
 
  Prima  di  dichiarare  la  decadenza,  l'amministrazione  fissa  un
termine  entro  il  quale  l'interessato  puo'  presentare   le   sue
deduzioni. 
 
  Al concessionario decaduto non  spetta  alcun  rimborso  per  opere
eseguite ne' per spese sostenute.