(Codice della navigazione-art. 49)
                              Art. 49. 
              (Devoluzione delle opere non amovibili). 
 
  Salvo che sia  diversamente  stabilito  nell'atto  di  concessione,
quando venga a  cessare  la  concessione,  le  opere  non  amovibili,
costruite sulla zona demaniale, te stano acquisite allo Stato,  senza
alcun  compenso  o  rimborso,  salva   la   facolta'   dell'autorita'
concedente di ordinarne la demolizione con la restituzione  del  bene
demaniale nel pristino stato. 
 
  In quest'ultimo caso, l'amministrazione, ove il concessionario  non
esegua l'ordine di demolizione, puo' provvedervi d'ufficio a  termini
dell'articolo 54.