Art. 49.
(Devoluzione delle opere non amovibili).
Salvo che sia diversamente stabilito nell'atto di concessione,
quando venga a cessare la concessione, le opere non amovibili,
costruite sulla zona demaniale, te stano acquisite allo Stato, senza
alcun compenso o rimborso, salva la facolta' dell'autorita'
concedente di ordinarne la demolizione con la restituzione del bene
demaniale nel pristino stato.
In quest'ultimo caso, l'amministrazione, ove il concessionario non
esegua l'ordine di demolizione, puo' provvedervi d'ufficio a termini
dell'articolo 54.