Art. 52.
(Impianto ed esercizio di depositi e stabilimenti).
Le concessioni per l'impianto e l'esercizio di depositi e
stabilimenti, i quali siano situati anche soltanto in parte entro i
confini del demanio marittimo o del mare territoriale, ovvero siano
comunque collegati al mare, a corsi d'acqua o canali marittimi, sono
fatte a norma delle disposizioni del presente titolo.
Per l'impianto e l'esercizio di stabilimenti o di depositi costieri
di sostanze infiammabili o esplosive e' richiesta inoltre
l'autorizzazione del ministro per le comunicazioni.
L'impianto e l'esercizio dei depositi e stabilimenti predetti sono
sottoposti alle disposizioni di polizia stabilite dall'autorita'
marittima. L'impianto e l'esercizio dei depositi e stabilimenti di
cui al secondo comma sono sottoposti inoltre alle speciali
disposizioni in materia.