(Codice della navigazione-art. 52)
                              Art. 52. 
         (Impianto ed esercizio di depositi e stabilimenti). 
 
  Le  concessioni  per  l'impianto  e  l'esercizio  di   depositi   e
stabilimenti, i quali siano situati anche soltanto in parte  entro  i
confini del demanio marittimo o del mare territoriale,  ovvero  siano
comunque collegati al mare, a corsi d'acqua o canali marittimi,  sono
fatte a norma delle disposizioni del presente titolo. 
 
  Per l'impianto e l'esercizio di stabilimenti o di depositi costieri
di  sostanze  infiammabili   o   esplosive   e'   richiesta   inoltre
l'autorizzazione del ministro per le comunicazioni. 
 
  L'impianto e l'esercizio dei depositi e stabilimenti predetti  sono
sottoposti alle  disposizioni  di  polizia  stabilite  dall'autorita'
marittima. L'impianto e l'esercizio dei depositi  e  stabilimenti  di
cui  al  secondo  comma  sono  sottoposti   inoltre   alle   speciali
disposizioni in materia.