Art. 55.
(Nuove opere in prossimita' del demanio marittimo).
L'esecuzione di nuove opere entro una zona di trenta metri dal
demanio marittimo o dal ciglio dei terreni elevati sul mare e'
sottoposta all'autorizzazione del capo del compartimento.
Per ragioni speciali, in determinate localita' la estensione della
zona entro la quale l'esecuzione di nuove opere e' sottoposta alla
predetta autorizzazione puo' essere determinata in misura superiore
ai trenta metri, con decreto reale, previo parere del Consiglio di
Stato.
L'autorizzazione si intende negata se entro novanta giorni
l'amministrazione non ha accolta la domanda dell'interessato.
L'autorizzazione non e' richiesta quando le costruzioni sui terreni
prossimi al mare sono previste in piani regolatori o di ampliamento
gia' approvati dall'autorita' marittima.
Quando siano abusivamente eseguite nuove opere entro la zona
indicata dai primi due comma del presente articolo, l'autorita'
marittima provvede ai sensi dell'articolo precedente.