Art. 56. Spazi liberi agli estremi del vano. L'altezza libera fra il fondo del vano e la parte inferiore piu' sporgente delle cabine, quando queste si trovano all'estremita' inferiore della corsa, non deve essere minore di 50 cm. La stessa altezza libera deve sussistere fra l'estremo superiore del vano e la parte superiore piu' sporgente delle cabine quando queste si trovano all'estremo superiore della corsa.