(Allegato-art. 56)
                              Art. 56. 
 
                 Spazi liberi agli estremi del vano. 
 
  L'altezza libera fra il fondo del vano e la  parte  inferiore  piu'
sporgente delle  cabine,  quando  queste  si  trovano  all'estremita'
inferiore della corsa, non deve essere minore di 50 cm. 
 
  La stessa altezza libera deve sussistere  fra  l'estremo  superiore
del vano e la parte superiore  piu'  sporgente  delle  cabine  quando
queste si trovano all'estremo superiore della corsa.