(Allegato-art. 57)
                              Art. 57. 
 
                       Illuminazione del vano. 
 
  Il vano, nel punto piu' alto ed in quello piu' basso di corsa, dove
ha luogo l'inversione della  direzione  del  movimento,  deve  essere
illuminato; in caso di mancanza o  insufficienza  di  luce  naturale,
tale illuminazione deve ottenersi mediante luce artificiale.