(Allegato-art. 61)
                              Art. 61. 
 
           Distanza fra le cabine e gli elementi del vano. 
 
  La distanza orizzontale intercorrente fra il  bordo  anteriore  del
piano mobile applicato al pavimento delle cabine, nella posizione  di
riposo di detto piano mobile, e le  pareti  frontali  del  vano  deve
essere di 25 cm. 
 
  La distanza orizzontale intercorrente fra  i  bordi  anteriori  dei
piani mobili applicati alla  soglia  degli  accessi  al  vano  ed  al
pavimento delle cabine, nella posizione di  riposo  dei  detti  piani
mobili, non deve superare 3 cm.