Art. 61. Distanza fra le cabine e gli elementi del vano. La distanza orizzontale intercorrente fra il bordo anteriore del piano mobile applicato al pavimento delle cabine, nella posizione di riposo di detto piano mobile, e le pareti frontali del vano deve essere di 25 cm. La distanza orizzontale intercorrente fra i bordi anteriori dei piani mobili applicati alla soglia degli accessi al vano ed al pavimento delle cabine, nella posizione di riposo dei detti piani mobili, non deve superare 3 cm.