(Allegato-art. 63)
                              Art. 63. 
 
           Organi di guida e di sospensione delle cabine. 
 
  Le catene di sospensione delle cabine devono scorrere  entro  guide
atte a trattenere le catene  stesse  in  caso  di  loro  rottura.  Le
estremita' superiori ed inferiori delle guide  delle  catene  devono,
per quanto possibile, essere avvicinate alle ruote di appoggio  delle
catene stesse. 
 
  Sotto le ruote inferiori di appoggio  delle  catene  devono  essere
applicate delle robuste custodie. 
 
  Le ruote superiori di appoggio delle catene devono  essere  situate
in posizione tale da permettere lo spostamento laterale delle cabine,
per l'inversione della direzione del movimento,  soltanto  quando  le
cabine stesse abbiano oltrepassato con il loro  pavimento  il  limite
superiore dell'accesso al vano situato al piano piu' alto.