Art. 63. Organi di guida e di sospensione delle cabine. Le catene di sospensione delle cabine devono scorrere entro guide atte a trattenere le catene stesse in caso di loro rottura. Le estremita' superiori ed inferiori delle guide delle catene devono, per quanto possibile, essere avvicinate alle ruote di appoggio delle catene stesse. Sotto le ruote inferiori di appoggio delle catene devono essere applicate delle robuste custodie. Le ruote superiori di appoggio delle catene devono essere situate in posizione tale da permettere lo spostamento laterale delle cabine, per l'inversione della direzione del movimento, soltanto quando le cabine stesse abbiano oltrepassato con il loro pavimento il limite superiore dell'accesso al vano situato al piano piu' alto.