(Allegato-art. 65)
                              Art. 65. 
 
                      Dispositivi di sicurezza. 
 
  Devono essere installati dei dispositivi tali da impedire  in  modo
assoluto l'inversione del senso di marcia dell'ascensore. 
 
  Nelle aperture di accesso al vano di ogni  piano,  dal  lato  della
salita ed a sufficiente distanza dal limite superiore delle  aperture
stesse, deve essere applicato un dispositivo di sicurezza  (funicella
metallica e simili) che, se urtato, provochi il  pronto  arresto  del
movimento dell'ascensore e l'azionamento del segnale di allarme. 
 
  Analogamente nella parte superiore  dell'apertura  dell'accesso  al
vano dell'ultimo piano, dal lato della salita, deve essere  applicato
un piano mobile ribaltabile, che,  se  urtato,  provochi  gli  stessi
effetti di cui sopra. 
 
  Per impedire l'accesso nello spazio intercorrente fra una cabina  e
l'altra, questo deve essere difese  mediante  schermi.  Tali  schermi
possono essere fissi se posti ad una distanza orizzontale  di  almeno
20 cm dal bordo anteriore del  piano  mobile  applicato  alla  soglia
degli  accessi  al  vano,  considerato  il  piano  stesso  nella  sua
posizione di riposo. Gli schermi stessi, se  posti  ad  una  distanza
minore, devono potersi spostare, qualora vengano ad urtare contro  un
ostacolo, in modo da lasciare libera una luce  netta  orizzontale  di
almeno 20 cm contro il bordo anteriore del piano  mobile  sopradetto.
In questo secondo  caso,  gli  schermi  se  urtati  devono  provocare
l'arresto del movimento dell'ascensore e l'azionamento del segnale di
allarme. 
 
  I piani mobili applicati alla soglia degli accessi al  vano  ed  al
pavimento delle cabine devono  essere  nettamente  differenziati  tra
loro nel colore ed essere antisdrucciolevoli.