Art. 65. Dispositivi di sicurezza. Devono essere installati dei dispositivi tali da impedire in modo assoluto l'inversione del senso di marcia dell'ascensore. Nelle aperture di accesso al vano di ogni piano, dal lato della salita ed a sufficiente distanza dal limite superiore delle aperture stesse, deve essere applicato un dispositivo di sicurezza (funicella metallica e simili) che, se urtato, provochi il pronto arresto del movimento dell'ascensore e l'azionamento del segnale di allarme. Analogamente nella parte superiore dell'apertura dell'accesso al vano dell'ultimo piano, dal lato della salita, deve essere applicato un piano mobile ribaltabile, che, se urtato, provochi gli stessi effetti di cui sopra. Per impedire l'accesso nello spazio intercorrente fra una cabina e l'altra, questo deve essere difese mediante schermi. Tali schermi possono essere fissi se posti ad una distanza orizzontale di almeno 20 cm dal bordo anteriore del piano mobile applicato alla soglia degli accessi al vano, considerato il piano stesso nella sua posizione di riposo. Gli schermi stessi, se posti ad una distanza minore, devono potersi spostare, qualora vengano ad urtare contro un ostacolo, in modo da lasciare libera una luce netta orizzontale di almeno 20 cm contro il bordo anteriore del piano mobile sopradetto. In questo secondo caso, gli schermi se urtati devono provocare l'arresto del movimento dell'ascensore e l'azionamento del segnale di allarme. I piani mobili applicati alla soglia degli accessi al vano ed al pavimento delle cabine devono essere nettamente differenziati tra loro nel colore ed essere antisdrucciolevoli.