Art. 66. Dispositivi di arresto e segnale di allarme. Ad ogni piano, in vicinanza degli accessi al vano, deve essere posto, in posizione ben visibile, un dispositivo di arresto del movimento dell'ascensore, con relativo cartello indicante l'uso del dispositivo in caso di pericolo, ed un segnale di allarme il quale deve essere indipendente dalla corrente elettrica che aziona il motore dell'ascensore. Il segnale di allarme deve essere collegato ad un apparecchio acustico a suono intenso da installarsi in posizione tale da essere sempre udito dal personale di custodia.