(Statuto della Regione siciliana -art. 17)
                              Art. 17. 

 
  Entro i limiti dei principi ed interessi generali cui si informa la
legislazione dello Stato, l'Assemblea  regionale  puo',  al  fine  di
soddisfare alle condizioni particolari ed agli interessi propri della
Regione,  emanare  leggi,  anche  relative   all'organizzazione   dei
servizi, sopra le seguenti materie concernenti la Regione: 
    a) comunicazioni e trasporti regionali di qualsiasi genere; 
    b) igiene e sanita' pubblica; 
    c) assistenza sanitaria; 
    d) istruzione media e universitaria; 
    e) disciplina del credito, delle assicurazioni e de risparmio; 
    f)  legislazione  sociale:  rapporti  di  lavoro,  previdenza  ed
assistenza sociale, osservando i minimi stabiliti dalle  leggi  dello
Stato; 
    g) annona; 
    h) assunzione di pubblici servizi; 
    i) tutte le altre materie che  implicano  servizi  di  prevalente
interesse regionale.