(Statuto della Reale Società Geografica Italiana- art. 17)
                              Art. 17. 

 
  I Ministeri  ed  altri  Enti  che  contribuiscano  al  bilancio  di
esercizio della Societa', Geografica  con  proprie  sovvenzioni,  non
inferiori a L. 15.000 annue, per la durata di  un  triennio,  possono
designare  un  proprio,  delegato  ad  assistere  alle  adunanze  del
Consiglio direttivo, con Voto consultivo, e ricevono  in  omaggio  il
bollettino sociale e le altre pubblicazioni per la durata suddetta. 
  Gli Enti, che contribuiranno, per un triennio,  al  bilancio  della
societa' con una sovvenzione di almeno  L.  50.000  annue,  oltre  al
ricevere in omaggio tutte le  pubblicazioni  della  Societa'  per  il
corrispondente triennio, potranno proporre alla  Societa'  stessa  di
assumere compiti esplorativi o culturali che li interessino nel campo
delle scienze geografiche. 
  Il Consiglio direttivo decidera' in merito e  potra'  stipulare  le
relative convenzioni.