Art. 19.
Le elezioni del presidente, dei vice-presidenti, dei consiglieri e
dei revisori hanno luogo con votazione unica per scrutinio segreto,
con modalita' stabilite dal regolamento, normalmente nell'adunanza
generale del primo trimestre di ogni anno.
Per le elezioni, ogni socio dispone di una scheda. In tale scheda
la votazione e' fatta" separatamente:
1) per il presidente;
2) per i vice-presidenti:
3) per i consiglieri;
4) per i revisori dei conti.
I soci impediti di prender parte all'adunanza possono partecipare
alle elezioni con l'inviare alla presidenza la propria scheda
accompagnata da una dichiarazione firmata, atta garantire anche per
loro il segreto del voto.
I voti che un candidato abbia riportato per la carica di presidente
o vice-presidente, se non siano stati sufficienti a determinare
l'elezione, vanno cumulati con quelli che lo stesso candidato abbia
riportato per la carica di vice-presidente o consigliere.
Saranno eletti i candidati che avranno riportato il maggior numero
di voti, in caso di parita' si procedera', in seduta successiva alle
elezioni di ballottaggio fra i due candidati.
La proclamazione degli effetti e' fatta immediatamente al termine
della votazione.
Le elezioni del presidente e dei vice-presidenti sono sottoposte
all'approvazione del Ministro per la pubblica istruzione.