(Statuto della Reale Società Geografica Italiana- art. 19)
                              Art. 19. 

 
  Le elezioni del presidente, dei vice-presidenti, dei consiglieri  e
dei revisori hanno luogo con votazione unica per  scrutinio  segreto,
con modalita' stabilite dal  regolamento,  normalmente  nell'adunanza
generale del primo trimestre di ogni anno. 
  Per le elezioni, ogni socio dispone di una scheda. In  tale  scheda
la votazione e' fatta" separatamente: 
    1) per il presidente; 
    2) per i vice-presidenti: 
    3) per i consiglieri; 
    4) per i revisori dei conti. 
  I soci impediti di prender parte all'adunanza  possono  partecipare
alle  elezioni  con  l'inviare  alla  presidenza  la  propria  scheda
accompagnata da una dichiarazione firmata, atta garantire  anche  per
loro il segreto del voto. 
  I voti che un candidato abbia riportato per la carica di presidente
o vice-presidente, se  non  siano  stati  sufficienti  a  determinare
l'elezione, vanno cumulati con quelli che lo stesso  candidato  abbia
riportato per la carica di vice-presidente o consigliere. 
  Saranno eletti i candidati che avranno riportato il maggior  numero
di voti, in caso di parita' si procedera', in seduta successiva  alle
elezioni di ballottaggio fra i due candidati. 
  La proclamazione degli effetti e' fatta immediatamente  al  termine
della votazione. 
  Le elezioni del presidente e dei  vice-presidenti  sono  sottoposte
all'approvazione del Ministro per la pubblica istruzione.