(Statuto della Reale Società Geografica Italiana- art. 21)
                              Art. 21. 

 
  Il presidente, i vice presidenti e i consiglieri durano  in  carica
quattro  anni,  si  rinnovano  per  voti  ogni  due   anni   e   sono
rieleggibili. Dopo l'elezione generale la scadenza del primo  biennio
e' determinata dalla sorte. I revisori dei conti  restano  in  carica
per due  anni.  Nelle  adunanze  generali  ordinarie  si  provvede  a
sostituire tutte quelle  cariche  che  per  qualsiasi  altra  ragione
abbiano cessato dall'ufficio. In tal caso i nuovi eletti  restano  in
carica per il tempo per cui vi sarebbero rimasti  i  sostituiti;  gli
eletti che abbiano raccolto un maggior numero di voti coprono i posti
per  quali  e'  riservata  una  maggiore  permanenza  in  carica.  Il
Consiglio decide, se lo crede  opportuno,  di  indire  tali  elezioni
suppletive nell'adunanza ordinanza autunnale.