Art. 21. Il presidente, i vice presidenti e i consiglieri durano in carica quattro anni, si rinnovano per voti ogni due anni e sono rieleggibili. Dopo l'elezione generale la scadenza del primo biennio e' determinata dalla sorte. I revisori dei conti restano in carica per due anni. Nelle adunanze generali ordinarie si provvede a sostituire tutte quelle cariche che per qualsiasi altra ragione abbiano cessato dall'ufficio. In tal caso i nuovi eletti restano in carica per il tempo per cui vi sarebbero rimasti i sostituiti; gli eletti che abbiano raccolto un maggior numero di voti coprono i posti per quali e' riservata una maggiore permanenza in carica. Il Consiglio decide, se lo crede opportuno, di indire tali elezioni suppletive nell'adunanza ordinanza autunnale.