Art. 24. Se il presidente per una causa qualunque cessi dal suo ufficio o ne venga temporaneamente impedito, le sue funzioni sono assunte a tutti gli effetti da uno dei due vice-presidenti che il Consiglio avra' designato; in mancanza di vice-presidenti, da un consigliere, per ordine di anzianita' o, a parita', di eta'. Il designato esercita le funzioni di presidente fino alla prossima adunanza generale dei soci (ordinaria, ovvero straordinaria), che dovra' procedere alla nomina del nuovo presidente e dei vice-presidenti.