(Statuto della Reale Società Geografica Italiana- art. 24)
                              Art. 24. 

 
  Se il presidente per una causa qualunque cessi dal suo ufficio o ne
venga temporaneamente impedito, le sue funzioni sono assunte a  tutti
gli effetti da uno dei due vice-presidenti  che  il  Consiglio  avra'
designato; in mancanza di vice-presidenti,  da  un  consigliere,  per
ordine di anzianita' o, a parita', di eta'. Il designato esercita  le
funzioni di presidente fino alla prossima adunanza generale dei  soci
(ordinaria, ovvero straordinaria), che dovra' procedere  alla  nomina
del nuovo presidente e dei vice-presidenti.