(Statuto della Reale Società Geografica Italiana- art. 26)
                              Art. 26. 

 
  Per  la  validita'  delle  deliberazioni  del   Consiglio   occorre
l'intervento di almeno meta' dei consiglieri, compreso in tal  numero
il presidente o chi ne fa le veci. 
  Le deliberazioni sono adottate a maggioranza di voti. 
  In caso di parita' di voti prevale il voto del presidente.